(di Alberto DE LUCA)
La Costituzione è la base della produzione normativa italiana. Talvolta, però, il singolo cittadino rimane perplesso dinanzi alla discrepanza fra i principi espressi dalla Carta Costituzionale e i servizi effettivamente garantiti.
L’articolo 34, ad esempio, recita: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. Perché la scuola sia veramente “aperta a tutti”, lo Stato deve anche renderne possibile la frequenza. Per ciò, la garanzia del trasporto scolastico è un primo requisito per l’accesso al diritto alla studio.
La legge 118 del 1971 all’articolo 28 prevede, infatti, che fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica, vi è anche “il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa (…)”.