(di Alberto DE LUCA)
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza quarta sezione ha emesso una sentenza su un ricorso depositato nel 2007, quest’ultimo avverso a una cartella esattoriale del 2003, riguardante il pagamento della quota consortile riferita a quell’anno, contro il Consorzio di Bonifica piana di Sibari e media valle del Crati.
La sopraccitata Commissione il 2 di febbraio del 2010 in primo appello così provvedeva: “Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la cartella impugnata, liquidando le spese processuali”. A distanza di circa due anni dalla suddetta sentenza il Commissario straordinario del comprensorio di bonifica Sibari - Crati ha inoltrato attraverso Equitalia alcune cartelle di pagamento ai proprietari di terreni.
Tali tributi sono riferiti agli anni 2005 – 2006 e sono stati notificati in maniera pressoché ingiusta, poiché la giurisprudenza aveva già espresso delle sentenze a favore dei contribuenti. Anche se in materia tributaria i ricorsi sono di natura soggettiva, ciò non toglie che le sentenze emesse fino al 10 di febbraio 2010, data dell’introduzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27, nel quale il perimetro di contribuzione per la riscossione dei ruoli riguardanti il nuovo consorzio ed emessi per soli fini istituzionali coincidono con il perimetro del neo costituito Consorzio, non possano essere ugualmente legittimate e costituire materiale d’interesse giuridico al fine di avviare dei nuovi ricorsi e vincerli.